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Sanzioni

LEGISLAZIONE (L.R. 22/98 e successive modifiche)
Art 16 - comma 1 Sanzioni a carico degli utenti del servizio di trasporto pubblico. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibir lo a richiesta del personale di vigilanza. L’inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 30 a un massimo di 100 volte il biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro cinque anni la sanzione è raddoppiata.
Art 16 - comma 2 Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato.
Estratto delle norme per i viaggiatori, concernenti le modalità di viaggio.
1. CONTRATTO DI TRASPORTO: il viaggiatore ha l’obbligo, appena salito sull’autobus, di aver regolarizzato il proprio diritto al trasporto mediante il possesso legittimo di uno dei titoli di viaggio ammessi dall’azienda o di uno dei documenti ammessi alla libera circolazione delle norme vigenti.
2. OBBLIGO DI POSSESSO, CONVALIDA ED ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO: il viaggiatore ha l’obbligo, appena salito sul bus, di essere in possesso del titolo di viaggio ammesso sulle autolinee, eventualmente acquistandolo a bordo secondo gli orari pubblicati, di convalidarlo mediante le obliteratrici di bordo, il viaggiatore, è tenuto a presentare al conducente il titolo di viaggio per la convalida. Il titolo di viaggio deve essere conservato integro e riconoscibile per tutto il tempo della sua validità, assumendo anche titolo di ricevuta fiscale. Il biglietto in corso d’uso è personale e non è cedibile. Il viaggiatore è tenuto a verificarne la rispondenza con il percorso che deve effettuare, inoltre è tenuto ad esibirlo ad ogni controllo eseguito dal personale di servizio al quale, in quanto Pubblico Ufficiale (art 357/358 CP), il passeggero non può rifiutarsi di documentare le generalità se richieste.
3. VALIDITA’ DEGLI ABBONAMENTI: gli abbonamenti hanno normalmente validità definita nel tempo e/o nel numero delle corse. Assumono validità solo se convalidati con il numero della settimana o con il mese di validità e accompagnati da tessera di riconoscimento aziendale.
4. SANZIONI: il viaggiatore sprovvisto di regolare titolo di viaggio, o con il titolo non convalidato, o sprovvisto di tessera di riconoscimento ovvero con abbonamento ove non sia stato riportato in maniera indelebile il numero di tessera di riconoscimento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa, di importo pari a cento volte la tariffa minima della rete, oltre al prezzo del biglietto. In caso di pagamento del verbale a bordo o entro 60 giorni è prevista una riduzione dell’importo ad 1/3. In caso di reiterazione della violazione entro cinque anni la sanzione è raddoppiata.
6. L’azienda si riserva di denunciare all’autorità giudiziaria i recidivi e le irregolarità che rivestono carattere di frode, compresa la falsificazione o alterazione dei titoli di viaggio, anche se non utilizzati, nonché la dichiarazione di generalità false.
7. Il trasporto di persone e la relativa responsabilità hanno carattere contrattuale, il viaggiatore, accetta implicitamente le presenti norme.
IMPORTO DELLA SANZIONE
Sanzione Intera: 131,30 €
Sanzione ridotta: 44,00 €
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI.
a) La sanzione è ridotta ad 1/3 (oltre al prezzo della corsa) se pagata direttamente sul bus a mani del personale accertatore oppure, entro il 60° giorno, direttamente e spontaneamente presso gli uffici Autoguidovie, on-line sul sito www.autoguidovie.it o sul C/C Postale n°. 35906205 intestato ad Autoguidovie, indicando obbligatoriamente il numero e la data della sanzione. Nel caso di dimenticanza di abbonamento, di convalida, di tessera, di scontrino di ricarica a seguito di presentazione del documento valido presso gli uffici Autoguidovie o via fax al n° 02.5062765 entro 2 giorni lavorativi, il verbale sarà ridotto a 15 €.
b) Per i soggetti cui corre l’obbligo della notifica e purché il pagamento sia eseguito entro il 60° giorno dalla stessa, la sanzione è ridotta a 1/3 come sopra, ma maggiorata delle spese di notifica.
DOPO TALE TERMINE LA SANZIONE SARA’ DOVUTA PER L’INTERO AMMONTARE.
La gestione del recupero crediti è affidata al Procuratore Speciale NIVI CREDIT S.r.l. Via O. da Pordenone 20 – 50127 Firenze cui è stata conferita anche la facoltà di adire, in nome e per conto di Autoguidovie, le vie legali.
Elenco uffici Autoguidovie dove è possibile effettuare i pagamenti.
S.DONATO M.se – InfoPoint c/o staz. metropolitana M3
CREMA – InfoPoint c/o stazione FS - Piazzale Martiri della Libertà, 8
MONZA – via Aspromonte, 26
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È data facoltà di presentare scritti difensivi all’autorità emittente entro 30 giorni dalla notificazione con raccomandata indirizzata a: Autoguidovie S.p.A. – Direttore di Esercizio – Via M.F. Quintiliano, 18 – 20138 Milano. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (Art. 22 l 689/81).

 

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